I bandi pubblici e le novità del decreto Sblocca Cantieri

12 novembre 2019| Silvia Sanna
I bandi pubblici e le novità del decreto Sblocca Cantieri

La Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche o per poter acquisire beni o servizi, ha la necessità di indire dei bandi pubblici che permettano una gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici improntata sul rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e di non discriminazione tra i vari operatori economici partecipanti.

Bandi di gara e appalti pubblici

I contratti sono accordi tipicamente privatistici e disciplinati dal codice civile, ma nel caso in cui il soggetto contraente è un soggetto di diritto pubblico, la procedura di affidamento del contratto dovrà rispondere ai requisiti definiti da una normativa ad hoc: il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell’art. 71 del Codice, ogni bando pubblico viene predisposto dalle stazioni appaltanti in conformità ai modelli (bandi – tipo) adottati da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione al fine di agevolare l’attività di quest’ultime e di omogeneizzarne le condotte.

Le stazioni appaltanti che possono indire un bando includono, in particolare:

  • Le amministrazioni dello Stato;
  • Gli enti pubblici territoriali;
  • Gli altri enti pubblici non economici;
  • Gli organismi di diritto pubblico;
  • Associazioni, unioni e consorzi costituiti dai soggetti di cui sopra;
  • Imprese pubbliche o altri soggetti aggiudicatori che operano nei settori speciali.

Le aziende che intendono partecipare alla gara devono essere dotate dei requisiti richiesti dal bando di gara, presentando idonea e esplicita domanda. A disciplinare l’aspetto dei soggetti partecipanti è l’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, registrato “Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, secondo cui sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti:

  1. Gli imprenditori individuali
  2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
  3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società tra imprenditori individuali
  4. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
  5. I consorzi ordinari di concorrenti
  6.  Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
  7. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

Sono inoltre ammessi a partecipare anche operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ricezione delle offerte

La prima fase consiste nel valutare tutte le offerte presentate entro il termine disposto dal bando pubblico. La prima valutazione è il controllo di tutti i requisiti dal documento di gara: in caso di verifica positiva, le imprese saranno ammesse alla gara di appalto vera e propria.

A questo punto viene poi fatta una graduatoria di tutte le offerte ammesse sulla base di:

  • Requisiti di idoneità professionale
  • Capacità economica e finanziaria
  • Capacità tecniche e professionali

Normalmente i punteggi migliori sono ottenuti da quei soggetti che, a fronte di una spesa contenuta, riescano a mantenere elevati standard tecnico-qualitativi in aderenza alle richieste poste dal bando di gara.

Sblocca Cantieri: l’aggiudicazione dei bandi pubblici

L’aggiudicazione di un appalto pubblico avviene secondo due modalità, indicate dall’art. 95 del codice degli appalti pubblici, registrato “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”: il criterio del prezzo più basso o il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 55 del 2019 di conversione al Decreto Legge n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca Cantieri), sono però cambiati alcuni criteri per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Emerge infatti una forte distinzione tra i criteri di aggiudicazione in caso di procedure sotto soglia e i criteri di aggiudicazione in caso di procedure sopra soglia.

Nel primo caso, infatti, lo sblocca-cantieri ha sostanzialmente posto i criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa sullo stesso piano, mentre nel secondo resta prevalente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Bandi pubblici: procedure sotto la soglia

Nelle procedure sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis:

“Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 36 “sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Tuttavia, l’art. 36 comma 9 bis fa salvi i casi di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 3 – nei servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica o dei servizi ad alta intensità di manodopera – per i quali è prescritta esclusivamente la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per riassumere, nelle procedure sotto soglia, le stazioni appaltanti possono ora procedere in via ordinaria all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, senza alcuna necessità di fornire alcuna motivazione circa la scelta.

Bandi pubblici: procedure sopra la soglia

Per quanto concerne le procedure sopra soglia, rimane prevalente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia, l’art. 95 comma 4 prevede alcuni casi in cui può essere utilizzato anche sopra-soglia il criterio del minor prezzo.

Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a). Tuttavia, in tali casi ai sensi dell’articolo 95 comma 5, le stazioni appaltanti ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

I bandi pubblici e le novità del decreto Sblocca Cantieri (2)

Come si è già detto, l’articolo 95 comma 3 prevede tuttavia dei casi in cui il criterio di aggiudicazione è costituito esclusivamente dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

  • Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera
  • Contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ai 40.000 euro
  • Contratti di servizio e di forniture per un importo pari o superiore ai 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo

Unica eccezione è costituita dai servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, per i quali può essere applicato il criterio del minor prezzo anche per affidamenti sopra soglia.


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