I soggetti obbligati alla pubblicazione dei dati sui contratti pubblici

11 febbraio 2020| Claudio Artusio
I soggetti obbligati alla pubblicazione dei dati sui contratti pubblici

Quando si fa riferimento ai doveri di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici previsti dalla Legge Anticorruzione (art. 1.32 L. 190/2012), nel riferirsi ai soggetti tenuti a tali doveri si ricorre abitualmente al concetto di “stazione appaltante” o a quello più generico di “pubblica amministrazione”.

Entrambi i termini sono in effetti impiegati dalle norme di riferimento in materia di appalti e contrattualistica pubblica, contrasto alla corruzione e trasparenza. E del resto, come si può riscontrare navigando i siti web degli enti pubblici, la sezione stessa adibita ad assolvere il predetto e altri obblighi di trasparenza risulta denominata per l’appunto “Amministrazione Trasparente”.

Ma a chi si rivolgono di preciso questi obblighi? Chi e quali sono esattamente i soggetti ricompresi nella definizione di pubblica amministrazione rilevante nel contesto che qui ci interessa?

Quali sono i soggetti tenuti a pubblicare dati sui contratti pubblici?

Proprio per rispondere a questo genere di domande, una delle prime indicazioni fornite da ogni testo di legge è in effetti quella volta a definire il proprio perimetro applicativo, al fine di individuare i destinatari delle relative disposizioni tracciandone il cosiddetto ambito soggettivo di applicazione.

Con riferimento ai doveri di pubblicazione di dati sui contratti pubblici (formalmente, dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori forniture e servizi), le normative rilevanti sono rappresentate dalla già citata Legge Anticorruzione, dal Decreto Trasparenza (D.lgs n. 33/2013) e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/2016).

A queste va inoltre aggiunto – per via del rinvio ad esso operato all’interno delle normative citate – il D.lgs n. 165/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Le norme sui soggetti tenuti a pubblicare dati sui contratti pubblici 

Dal momento che tutti gli articoli di legge elencanti i soggetti tenuti alla pubblicazione di dati sui contratti pubblici si rifanno in prima battuta alla definizione di pubblica amministrazione del D.Lgs n. 165/2001, precisandola o eventualmente allargando il perimetro applicativo ad altri soggetti, esamineremo per prima la portata definitoria contenuta all’interno di quest’utlimo.

L’art. 2.1 del D.Lgs 165/2001 recita che per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato; precisando poi che nella definizione sono da ricomprendersi:

  • gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  • le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • le Agenzie di cui al D.lgs n.300/1999.

All’interno dei rispettivi elenchi di soggetti tenuti alla pubblicazione di dati sui contratti pubblici, la Legge Anticorruzione (L. 190/2012), il Decreto Trasparenza e il Codice dei Contratti Pubblici, accostano alle pubbliche amministrazioni come individuate dal D.lgs 65/2001 menzione esplicita di ulteriori soggetti nel modo che segue.

L’art. 1.34 della L. Anticorruzione rivolge l’obbligo di pubblicazione a:

  • amministrazioni pubbliche;
  • enti pubblici nazionali
  • società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alle attività di pubblico interesse da queste svolte.

L’art. 2-bis del Decreto Trasparenza, nel definire i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza – tra cui figurano, all’art. 37, anche gli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici – si rivolge invece in prima battuta a:

  • amministrazioni pubbliche, incluse le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

soggetti obbligati alla pubblicazione dei dati sui contratti pubblici

L’articolo estende poi la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile, a:

  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • società in controllo pubblico;
  • società partecipate da società quotate, purché controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (vale a dire società in cui il controllo o la partecipazione da parte delle p.a. avvenga direttamente e non attraverso società quotate; mentre sono invece esplicitamente escluse le società quotate e le società partecipate da società quotate);
  • associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

In ultimo, l’articolo estende la medesima disciplina prevista prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente a dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, a:

  • società in partecipazione pubblica;
  • associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

L’art. 29 del Codice dei Contratti pubblici infine, nel ribadire gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi ai contratti pubblici, precisa che tale dovere debba essere espletato sul “profilo del committente”.

Dal momento che l’art. 3.1 lett nnn) definisce tale concetto come “il sito informatico di una stazione appaltante”, è a quest’ultimo termine che pare opportuno riferirsi; si deve concludere pertanto che tenuti ad assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici siano tutti i soggetti ricompresi nella definizione di stazione appaltante fornita dall’art. 3.1 lett. o) e che si articola in amministrazioni, enti e soggetti aggiudicatori.

In aggiunta al dettato normativo, proprio al fine di fornire chiarimenti circa la portata degli obblighi in relazione alla tipologia di soggetto pubblicatore, ANAC ha pubblicato nel corso degli anni alcuni documenti di indirizzo (si vedano in particolare le Determinazioni n. 1310/2016 – Linee guida sull’attuazione degli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni – e n. 1134/2017, quest’ultima rivolta specificamente a enti di diritto privato e enti pubblici economici).


giurisprudenza normative pubblica amministrazione

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