Decreto semplificazioni e le novità sui contratti pubblici

14 luglio 2020| Claudio Artusio
Decreto semplificazioni e le novità sui contratti pubblici

Il 6 luglio 2020 il Governo ha approvato il Decreto Semplificazioni. Analizziamo assieme quali saranno i cambiamenti nel mercato dei contratti pubblici.

Il 6 luglio scorso il Governo ha approvato “salvo intese” il Decreto Semplificazioni, un decreto legge volto a introdurre misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, e che intende imprimere una maggior rapidità ed efficacia ai procedimenti amministrativi toccando vari ambiti: dai contratti pubblici e l’edilizia all’amministrazione digitale, dall’attività di impresa alla green economy, prevedendo semplificazioni procedimentali nonché di responsabilità per gli amministratori pubblici.

Stando al comunicato stampa rilasciato dalla Presidenza del Consiglio e a una lettura della bozza circolata in questi giorni, il Decreto Semplificazioni riserverà nove dei suoi articoli all’ambito dei contratti pubblici.

In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, vediamo quali risultano essere, al momento, le novità principali contenute negli articoli del Decreto Semplificazioni in tema di contratti pubblici.

Decreto semplificazioni e contratti pubblici sotto soglia

L’art. 1 del Decreto prevede una deroga agli art. 36.2 e 157.2 del Codice dei Contratti Pubblici per procedure la cui determina a contrarre (o altro atto equivalente di avvio del procedimento) sia adottata entro il 31 luglio 2021.

Entro tale termine, le stazioni appaltanti affideranno le attività di esecuzione di lavori servizi o forniture (come pure di servizi d’ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione) per importi inferiori alle soglie comunitarie con le seguenti modalità:

  • affidamento diretto: 
    • per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
  • procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice), previa consultazione di almeno:
    • 5 operatori economici per i) servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie; ii) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
    • 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
    • 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie.

L’aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente dovrà avvenire entro due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (quattro mesi in caso di procedura negoziata senza bando). Il mancato rispetto dei termini, ritardi nella stipula e nell’esecuzione potranno essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento e, se imputabili all’operatore economico, determinare l’esclusione di questi dalla procedura oppure la risoluzione del contratto per inadempimento.

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Decreto semplificazioni e contratti pubblici sopra soglia

L’art. 2 del Decreto prevede che procedure di importo superiore alle soglie comunitarie, la cui determina a contrarre (o altro atto di avvio del procedimento equivalente) sia adottata entro il 31 luglio 2021, vengano affidate con le seguenti modalità:

  • procedura aperta, ristretta o procedura competitiva con negoziazione, con termini ridotti, mediante consegna dei lavori/esecuzione del contratto in via d’urgenza:
    • per lavori servizi o forniture, servizi d’ingegneria e architettura (inclusa l’attività di progettazione);
  • procedura negoziata senza bando, laddove l’estrema urgenza non consenta il rispetto dei termini, anche ridotti, previsti dalle procedure ordinarie:
    • per lavori servizi o forniture, servizi d’ingegneria e architettura (inclusa l’attività di progettazione) la cui realizzazione sia necessaria per far fronte a emergenze ed effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria del COVID-19.

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Ritardi nella stipula e nell’esecuzione potranno essere valutati ai fini della responsabilità del RUP oppure determinare la risoluzione del contratto o l’esclusione dell’operatore dalla procedura.

Verifiche antimafia

L’art. 3 del Decreto prevede che, fino al 31 luglio 2021, le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici vengano assolte mediante rilascio di un’informativa liberatoria provvisoria. L’informativa sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, anche qualora l’accertamento sia eseguito nei confronti di un soggetto che risulti non censito, purché non emergano nei confronti del soggetto alcune specifiche situazioni previste dal Codice delle leggi antimafia (di cui agli art. 67 e 84.4, lett. a e b).

L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completare entro 30 giorni.

Ricorsi giurisdizionali

L’art. 9 del Decreto prevede modificazioni all’art. 32.8 del Codice dei Contratti Pubblici e all’art. 120 del Codice del processo amministrativo, in tema di conclusione dei contratti pubblici e impugnazione di atti relativi alle procedure di affidamento.

In particolare, si stabilisce che non costituirà giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Sospensione di esecuzione dell’opera

L’art. 6 del Decreto prevede, fino al 31 luglio 2021, una deroga all’art. 107 del Codice dei contratti pubblici, di modo che la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie – anche se già iniziati – potrà avvenire esclusivamente per le seguenti ragioni:

  1. cause previste da disposizioni di legge penale, da misure di prevenzione del Codice delle leggi antimafia, da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
  2. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19;
  3. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi sia accordo tra le parti;
  4. gravi ragioni di pubblico interesse.

Collegi consultivi tecnici

L’art. 6 del Decreto prevede che, fino al 31 luglio 2021, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, presso ogni stazione appaltante sia prevista la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

Il collegio svolgerà funzioni di assistenza per la rapida risoluzione di controversie o dispute tecniche che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione dei contratti pubblici.

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

L’art. 7 del Decreto prevede l’istituzione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il fondo è pensato per sopperire a risorse finanziarie pubbliche – necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche – che dovessero venire provvisoriamente o definitivamente a mancare, in qualsiasi momento della fase di esecuzione di opere pubbliche di importo superiore alle soglie comunitarie.

Il fondo sarà istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e andrà attivato su richiesta delle stazioni appaltanti.

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Commissari straordinari

L’art. 9 del Decreto prevede modificazioni all’art. 4 del Decreto “Sblocca Cantieri”, con riferimento a nomina e poteri dei commissari straordinari.

Si stabilisce tra l’altro che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa individuare, con proprio decreto, interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari (in quanto interventi caratterizzati da elevato grado di complessità progettuale, particolari difficoltà esecutive, procedure tecnico-amministrative complesse; oppure in quanto comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico).

Si stabilisce inoltre la possibilità per i commissari straordinari di venire abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni inderogabili).

Altre disposizioni urgenti

L’art. 8 del Decreto prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici. Tra gli altri, si prevede di introdurre, con il comma 5, modifiche agli articoli del Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, motivi di esclusione, criteri di selezione e soccorso istruttorio, subappalto e finanza di progetto.


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