Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA e attività professionali

12 gennaio 2021| Claudio Artusio
Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA e attività professionali

Vediamo quali sono i concetti chiave enucleati dalla delibera ANAC sugli enti di diritto privato finanziati o regolati dalla PA e quali sono i doveri di trasparenza su incarichi e attività professionali.

Con pubblicazione della delibera n. 1054/2020, ANAC si è recentemente occupata di enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA e doveri di trasparenza in merito allo svolgimento di incarichi e attività professionali, previsti dall’art. 15.1, lett. c) del Decreto Trasparenza n. 33/2013.

In particolare, la delibera fornisce chiarimenti interpretativi circa la nozione di enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA e specifica la portata del dovere di trasparenza circa la pubblicazione, da parte delle PA, di informazioni di incarichi e attività professionali svolte presso tali enti da parte di collaboratori e consulenti delle PA.

Vediamo quali sono i concetti-chiave enucleati dalla delibera ANAC – che è stata inoltre approvata dal Consiglio di Stato – su enti privati finanziati o regolati dalla PA e doveri di trasparenza su incarichi e attività professionali.

Enti di privato regolati o finanziati dalla PA: nozione

Preliminarmente, l’Autorità ha ricordato come l’art. 15 del Decreto Trasparenza stabilisce una serie di obblighi di pubblicazione riguardanti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza che vengano assegnati dalla PA a soggetti esterni a qualsiasi titolo, tanto oneroso quanto gratuito.

Alla lettera c) dell’articolo si prevede in particolare che debbano essere pubblicati “i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali”.

Tuttavia, come rileva ANAC, l’articolo 15 lett. c) non fornisce appigli definitori al fine di chiarire e delimitare la portata specifica dell’obbligo.

Mancando nel Decreto Trasparenza una definizione di ente privato regolato o finanziato dalla PA, ANAC ha ritenuto di potersi rifare alla definizione contenuta nel D.lgs. n.39/2013; decreto concernente l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso PA ed enti privati in controllo pubblico.

Ciò – argomenta l’Autorità – risulta legittimo in esito a un confronto tra le finalità perseguite dai due Decreti: sebbene il D.lgs n. 39/2013 miri a prevenire situazioni passibili di creare conflitti di interesse, mentre il D.lgs n. 33/2013 sia volto piuttosto a garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, l’art 15 di quest’ultimo – nel prevedere obblighi di pubblicazione sugli incarichi – assomma alle finalità di trasparenza proprio l’obiettivo di favorire l’emersione di situazioni di conflitto di interessi, al fine di garantire imparzialità ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico nello svolgimento dell’incarico.

Nelle parole dell’Autorità quindi, la disciplina prevista nei due Decreti – che trovano fonte, entrambi, nella Legge Anticorruzione n. 190/2012 – perseguirebbe la medesima finalità di “scongiurare il rischio di condizionamenti impropri dell’attività riconducibile alla sfera pubblicistica per favorire interessi di natura essenzialmente privatistica”.

Rifacendosi all’art. 1 comma 2 lett. d) del D.lgs n. 39/2013, ANAC ha quindi definito gli enti nel modo seguente:

  • enti di diritto privato regolati da una PA: enti sui quali il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza di controllo o di certificazione;
  • enti di diritto privato finanziati da una PA: enti la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.

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Conformemente alle proprie pregresse delibere, ANAC ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti. In particolare:

  • per integrare la nozione di ente di diritto privato regolato o finanziato è sufficiente la presenza di uno solo dei tre requisiti stabiliti dall’art. 1 comma 2 lett. d) del D.lgs n. 39/2013: regolazione/partecipazione azionaria/finanziamento da parte della PA conferente (delibera n. 624, 7 giugno 2017);
  • l’esercizio dei poteri regolatori rilevanti richiede non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma bensì di poteri che incidano con carattere di continuatività o comunque per durate significative sullo svolgimento dell’attività principale del soggetto privato (del. n. 553, 12 giugno 2019);
  • il finanziamento rilevante per poter qualificare come finanziato un ente di diritto privato non è desumibile unicamente attraverso il criterio maggioritario: anche una partecipazione minoritaria o un finanziamento di attività possono incidere, laddove comportino un vincolo di parzialità e dipendenza tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore (del. n. 553, 12 giugno 2019).

I doveri di trasparenza su incarichi e attività professionali

Quanto al contenuto dei doveri di pubblicazione, l’Autorità ha innanzitutto chiarito che, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, ai fini dell’obbligo di pubblicazione su cariche o incarichi previsto dall’art. 15.1, lett. c) del Decreto Trasparenza, sia sufficiente:

  • l’indicazione della carica o dell’incarico ricoperto;
  • la denominazione dell’ente privato regolato o finanziato.

Per la pubblicazione non devono però considerarsi soltanto gli incarichi presso enti regolati/finanziati dalla PA che ha conferito l’incarico di consulenza o collaborazione, ma bensì quelli presso enti regolati/finanziati da qualsiasi PA: considerata la finalità perseguita dalla norma, le amministrazioni saranno quindi tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento di cariche e incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati non solo dalla stessa PA che conferisce l’incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.

Quanto all’arco temporale, se debbano cioè valutarsi solo incarichi in corso o anche quelli conclusi, ANAC ha ritenuto di rifarsi ancora una volta al D.lgs n. 39/2013: per analogia con il periodo di due anni previsto per il c.d. “raffreddamento”  (relativo all’inconferibilità di incarichi presso le PA o di direzione nelle ASL a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati – artt. 4 e 5), secondo l’Autorità dovranno perciò essere pubblicati dati su incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati /finanziati svolti nel biennio antecedente al conferimento dell’incarico di collaboratore o consulente presso la PA.

Rispetto infine alle attività professionali, ad avviso dell’Autorità le informazioni da pubblicare dovranno riguardare non solo l’attività professionale svolta nei confronti di enti di diritto privato regolati/finanziati dalla PA, ma tutte le attività comunque prestate in favore di soggetti pubblici e privati.

Al fine di permettere all’amministrazione l’opportuna valutazione di situazioni di conflitti di interesse nel conferimento dell’incarico, sarà quindi necessario fornire informazioni relative a:

  • materie e settori che costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale svolta;
  • tipologia di soggetti per i quali l’attività è prestata.

 


giurisprudenza normative trasparenza

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