Bando tipo digitale: a che punto siamo

4 gennaio 2022| Claudio Artusio
Bando tipo digitale: a che punto siamo

Un nuovo tassello verso la digitalizzazione dei contratti pubblici: è il “bando tipo digitale”, approvato con delibera ANAC che ha come obiettivo quello di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento efficiente e omogeneo per le attività di e-procurement.

Delibera n. 773 del 24 novembre 2021: in questa data l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha aggiornato il proprio “Bando tipo n. 1” sull’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta, prevedendo per la prima volta che la procedura di affidamento dei contratti pubblici attraverso il Bando tipo debba svolgersi interamente attraverso sistemi informatici.

Bando tipo numero 1: un nuovo passo verso la digitalizzazione del procurement pubblico

Il nuovo Bando tipo n. 1 2021 – considerabile alla stregua di un disciplinare di gara, in quanto provvede a regolare l’intera procedura di scelta del contraente lungo le diverse fasi dell’affidamento – è stato realizzato con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia degli standard di efficienza, qualità e omogeneità dell’azione amministrativa e dei procedimenti di gara.

Conosciuto nella sua ultima versione come “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, il Bando tipo n.1 si inserisce nel solco delle più recenti spinte verso la digitalizzazione del procurement pubblico, recependo in particolare le disposizioni dettate dal DPCM n. 148/2021 in materia di digitalizzazione delle procedure telematiche (oltre a varie Linee Guida già emanate in tema da AgID e ANAC stessa).

Che cosa cambia per le stazioni appaltanti con il nuovo Bando tipo digitale

In questo contesto, poiché l’impiego di strumenti informatici è divenuto un requisito strutturale del Bando tipo n. 1, è importante sottolineare come d’ora in poi le stazioni appaltanti dovranno motivare espressamente il mancato utilizzo di strumenti telematici in deroga al Bando tipo, così come previsto in caso di qualsiasi deroga ai Bandi tipo dall’art. 71 del Codice dei contratti pubblici

Le stazioni appaltanti potranno utilizzare il Bando tipo anche nei settori speciali, per i quali esso non è tuttavia vincolante, e nei limiti di compatibilità con la disciplina di questi medesimi settori, come pure nel caso di affidamenti espressamente contemplati dall’art. 2, comma 4, del Decreto Semplificazioni n. 76/2020.

Parti vincolanti e parti facoltative: quello che è importante sapere

Il Bando tipo presenta una serie di clausole vincolanti per le stazioni appaltanti per quanto riguarda ciò che deve essere obbligatoriamente incluso nella documentazione di gara: tali clausole, rappresentando il contenuto necessario del Disciplinare tipo ai sensi dell’art. 71 del Codice dei contratti pubblici, saranno derogabili solo attraverso previsioni alternative non in contrasto con la normativa vigente e previa adeguata motivazione in delibera a contrarre.

Il Bando tipo indica poi parti facoltative o alternative, rispetto alle quali è invece espressamente consentita flessibilità applicativa in rapporto alle diverse opzioni normativamente ammesse; la scelta effettuata dalla stazione appaltante rispetto ad esse non costituirà pertanto una deroga al modello, e non richiederà quindi una specifica motivazione.

Bando tipo e piattaforme telematiche di negoziazione

Come indicato da ANAC nella propria Nota illustrativa, il Bando tipo è stato redatto tenendo in considerazione l’attuale fase di transizione in attesa della pubblicazione delle linee guida AgID che definiranno le regole tecniche per la digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (dalla pubblicazione delle quali le stazioni appaltanti avranno sei mesi di tempo per adeguare i propri sistemi telematici, come previsto dall’’art. 29 del DPCM n. 148/2021).

Per questo motivo, considerata anche la varietà di strumenti telematici disponibili sul mercato, il Bando tipo si premura di fornire alcuni principi generali per il corretto utilizzo degli strumenti telematici, che dovranno comunque essere rispettati, tra cui:

  • il funzionamento delle piattaforme telematiche in conformità alla legislazione vigente (in particolare, Regolamento eIDAS su identificazione e transazioni elettroniche, Codice dell’amministrazione digitale, Codice dei contratti pubblici e relativi atti di attuazione, tra cui ovviamente il DPCM n. 148/2021 e le Linee guida di AGID)
  • la parità di trattamento tra gli operatori economici, la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni e la standardizzazioni dei documenti.

Nel periodo transitorio pre Linee guida AgID, il Bando tipo prevede inoltre che le stazioni appaltanti possano adeguare le clausole del Bando alle specifiche caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata senza obbligo di motivazione, in aggiunta ad alcune clausole eventuali contenenti indicazioni operative per rendere più chiara la disciplina di gara e gli oneri reciproci tra stazione appaltante e operatori economici e a una disciplina specifica in caso di malfunzionamento delle piattaforme utilizzate.

Un incentivo per le stazioni appaltanti ad uniformarsi

Quali conclusioni trarre? Sicuramente, il fatto che ora e di regola anche i modelli di bando ANAC prevedano l’utilizzo di sistemi informatici può essere salutato come un ulteriore passo in avanti nella digitalizzazione del procurement pubblico e, più nello specifico, essere visto come un importante incentivo-guida per le stazioni appaltanti nell’uniformarsi alle indicazioni dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, ovviamente per quanto riguarda il ricorso a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.

Claudio Artusio
Legal Research & Data Scouting


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