Linee guida AgID sui dati aperti: al via la consultazione pubblica

6 giugno 2022| Claudio Artusio
Linee guida AgID sui dati aperti: al via la consultazione pubblica

Il 19 maggio AgId ha lanciato la consultazione pubblica sulle Linee guida sull’apertura dei dati, che conterranno regole tecniche vincolanti per gli enti pubblici relativamente alla gestione e pubblicazione dei dati stessi: ecco quali sono gli aspetti da conoscere per le aziende direttamente coinvolte.

Giovedì 19 maggio si è svolto online l’incontro informativoLinee guida sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”, organizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale e FormezPA. Nel corso del webinar, AgID ha illustrato struttura e contenuto delle Linee guida che conterranno le regole tecniche per l’attuazione della direttiva europea sui dati aperti, unitamente a tempistiche e modalità della consultazione pubblica in merito.

La consultazione, che si svolgerà dal 19 maggio al 25 luglio 2022, si articolerà in tre fasi:

1. fase informativa (19 maggio – 5 giugno) di condivisione dei documenti di riferimento e di materiali per approfondire i temi delle Linee guida;

2. fase di raccolta dei contributi (6 giugno – 8 luglio) per la presentazione di proposte su sezioni della bozza di Linee guida in consultazione, che si potranno inviare sulla piattaforma ParteciPa e presso altri canali (Docs Italia; template ad hoc mutuato da ISO);

3. fase di pubblicazione (nei successivi 15 giorni alla chiusura della consultazione) in cui saranno resi pubblici il report finale della consultazione con una sintesi dei contributi, e una nuova versione delle Linee guida che recepirà i contributi reputati idonei.

I contenuti delle Linee guida sui dati aperti

La presentazione introduttiva dell’incontro ha illustrato la struttura delle Linee guida sui dati aperti e l’indice dei contenuti trattati nel documento.

Le Linee guida si comporranno di:

• una sezione introduttiva di inquadramento circa il loro ambito di applicazione e la normativa di riferimento

• un capitolo dedicato ai principi generali di apertura dei dati, che riporterà i requisiti comuni a tutti i dati aperti delle PA e le prerogative spettanti a tipologie specifiche di dati (dati dinamici, serie di dati di elevato valore, dati della ricerca e dati territoriali)

• un capitolo su aspetti organizzativi e qualità dei dati, con indicazioni in merito alla tariffazione al rispetto del principio di non discriminazione degli utenti e alla previsione di accordi di esclusiva

• un capitolo sulla gestione dei processi di pubblicazione dei dati e di messa a disposizione di strumenti di ricerca per il loro reperimento da parte degli utenti.

Le presentazioni del webinar si sono successivamente concentrate sulle novità in merito alle licenze sui dati e sulle caratteristiche tecniche che dovranno avere le API e i web service sviluppate dagli enti pubblici per agevolare il reperimento e riutilizzo dei dati.

Divieti confermati, nuove motivazioni richieste

Rispetto alle licenze, trova conferma il divieto – già previsto nelle Linee guida AgID sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico – di impiegare licenze con clausole che vietino il riutilizzo commerciale dei dati o che impediscano o limitino la loro incorporazione con altri dati per creare opere derivate. Per tali motivi, le Linee guida prevederanno l’adozione generalizzata della licenza Creative Commons BY 4.0, intesa quale standard di riferimento, e sarà sconsigliata l’adozione di licenze con clausola SA (Share Alike/Condividi allo stesso modo) che impone di applicare sull’opera derivata la medesima licenza applicata al dato di partenza o una licenza aperta compatibile.

I titolari dei dati dovranno motivare la scelta di una licenza diversa dalla CC BY.40 (salvo nel caso adottino licenze altrettanto o più permissive come il waiver CC0 o la licenza CDLA-Permissive 2.0) e troveranno supporto alla scelta in apposite matrici di compatibilità; di tabelle cioè che – sulla base dei profili giuridici di interoperabilità tra le principali licenze standard per via della peculiare formulazione adottata nelle loro clausole – indicheranno quali licenze si possano applicare o meno per redistribuire un dataset rilasciato con una licenza standard, oppure per pubblicare un dataset realizzato unendo più dataset rilasciati con licenze differenti.

Quanto alle API, le linee guida forniranno indicazioni per la loro gestione nelle diverse fasi di analisi (individuazione dei dataset da pubblicare con API, delle policy di aggiornamento ai dataset e delle tecnologie SOAP o REST per la pubblicazione), di sviluppo (definizione delle modalità di accesso ai dataset puntuale o massiva, definizione delle API e implementazione della loro business logic) e operativa (pubblicazione degli e-service sul catalogo API, gestione delle infrastrutture che espongono le API e manutenzione delle API).

Tra le raccomandazioni previste, è suggerito l’impiego di tecnologie REST e di provvedere alla definizione delle API tramite specifica OpenAPI3.

Perché contribuire alla consultazione pubblica sui dati aperti

Le Linee guida sui dati aperti indicheranno requisiti e raccomandazioni affinché gli enti pubblici si conformino alle nuove disposizioni della Direttiva sui dati aperti 1024/2019, previste al fine di potenziare e incentivare la riutilizzabilità anche a fini commerciali dei dati detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Poiché le Linee guida costituiranno un documento vincolante sull’implementazione delle novità della Direttiva, contribuire alla consultazione pubblica rappresenta l’occasione per tutti gli interessati – PA, ricercatori, aziende che sviluppano servizi innovativi a valore aggiunto mediante integrazione di dati, società civile e cittadini tutti – di segnalare punti di forza e criticità sperimentate nella propria esperienza concreta di riutilizzatori di dati, supportando così AgID nella redazione di un testo in grado di tradurre concretamente le disposizioni di legge sugli open data in un ecosistema dei dati aperti quanto più effettivo e funzionale.

Un semplice requisito operativo che le Linee guida potrebbero includere, ad esempio, potrebbe essere quello di prescrivere una dicitura standard da inserire nelle note legali dei siti web di tutti gli enti pubblici secondo cui – salvo ove diversamente indicato – tutti i dati e documenti pubblicati sono considerati aperti ai sensi della Direttiva 1024/2019 e degli art. 52.2 e 1.1 L-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale. Scongiurando, così, l’eventualità che in futuro ci si imbatta in avvisi che impediscano la fruizione dei dati per fini commerciali o la subordinino all’acquisizione di un’autorizzazione (come ancora si è avuta occasione di riscontrare nelle note di copyright del portale Italia Domani sul PNRR, prima dell’introduzione di una licenza CC BY 4.0 grazie all’interessamento della campagna #DatiBeneComune).

Il rischio che troppi enti possano far pagare la condivisione dei dati

Molte aspettative circondano poi le serie di dati di elevato valore, per via dei benefici socio-economici attesi dal loro riutilizzo. Per quanto la Direttiva le abbia solo elencate per macro-aree in attesa di un atto della Commissione EU che le specifichi nel dettaglio, non è da escludersi che in alcuni casi l’effettiva disponibilità di questo tipo di dati verrà a misurarsi – o scontrarsi – con la circostanza che tra le serie in elenco sono compresi dati attualmente forniti esclusivamente tramite servizi a pagamento dai rispettivi titolari (così i dati su aziende e proprietà di aziende, o dati geospaziali quali i CAP) come pure con l’eventualità che i titolari dei dati possano rientrare nella categoria di “enti che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico” e in quanto tali abilitati a chiedere una tariffa sui dati aperti anche in caso di serie di elevato valore.

Sebbene l’art. 7 del decreto di recepimento della Direttiva preveda che spetti al Ministero dell’Economia e delle Finanze stilare elenco di tali enti, sarebbe auspicabile che le Linee Guida provvedessero quanto meno a evidenziare che questa categoria di enti rappresenta un’eccezione alla regola (come segnalato dal Considerando 36 della Direttiva) e che in quanto tale debba essere ancorata a requisiti rigorosamente definiti e valutati, in modo da scongiurare che una sua proliferazione impropria impedisca nei fatti il più ampio riutilizzo auspicato delle serie di dati ad elevato valore all’interno di servizi e applicazioni a valore aggiunto.

Claudio Artusio

Legal Research & Data Scouting


AgID open data

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